Non tutti gli sconti sono uguali: ci sono quelli che riducono la base imponibile, quelli che non lo fanno.
Ci sono casi in cui lo sconto di prezzo non riduce la base imponibile IVA e quindi non è corretto detrarlo dal reddito.
Un esempio?
La sentenza C-300/2012 della Corte di giustizia UE tratta del servizio reso da un'agenzia di viaggi ai propri clienti (consumatori finali), servizio di vendita di pacchetti realizzati da tour operators, che remuneravano l'agenzia con una commissione. L'agenzia concedeva ai clienti uno sconto sul prezzo del pacchetto venduto, rinunciando di fatto a una quota delle commissioni. Ad esempio, pacchetto venduto dal tour operator all'agenzia 1.000 euro, prezzo praticato dall'agenzia al cliente 980 euro, anzichè 1000, la commissione dell'agenzia (4%) 40 euro, ridotta a 20 euro, in pratica l'agenzia regala al cliente 20 euro delle commissioni a cui aveva diritto e si accontenta solo di 20 euro pur di vendere il pacchetto. Se vogliamo vederla in un altro modo, l'agenzia condivide la sua commissione con il cliente. L'agenzia vende il pacchetto a 1000 euro, prende 40 euro dal tour operator, dà indietro 20 euro al cliente che dunque paga solo 980.
Perciò, le due operazioni sarebbero distinte: il prezzo del viaggio non subisce riduzioni da parte del tour operatora cui l'agenzia di viaggi versa l'intero importo e la commissione sull'intermediazione rimane dovuta per intero dal tour operator. Trattandosi, secondo la corte, di due operazioni distinte non è possibile che la riduzione di prezzo, esclusivamente finanziaria, possa comportare la riduzione della base imponibile delle commissioni fatturate al tour operator. La pronuncia ribadisce un principio basilare dell'IVA: la base imponibile è costituita dal corrispettivo della prestazione; una prestazione distinta e successiva (il "regalo" dell'agenzia al cliente) non può ridurre la base imponibile IVA e dunque l'agenzia dovrebbe pagare le tasse anche sui 20 euro regalati al cliente.
Secondo questa lettura, gli sconti finanziari non sono detraibili ai fini IVA, gli sconti commerciali sì. Attenzione quindi: l'amministrazione finanziaria potrebbe recuperare a tassazione l'importo degli sconti diversi da quelli commerciali (per minimo di ordine, ecc.).
Buono a sapersi.
Ci sono casi in cui lo sconto di prezzo non riduce la base imponibile IVA e quindi non è corretto detrarlo dal reddito.
Un esempio?
La sentenza C-300/2012 della Corte di giustizia UE tratta del servizio reso da un'agenzia di viaggi ai propri clienti (consumatori finali), servizio di vendita di pacchetti realizzati da tour operators, che remuneravano l'agenzia con una commissione. L'agenzia concedeva ai clienti uno sconto sul prezzo del pacchetto venduto, rinunciando di fatto a una quota delle commissioni. Ad esempio, pacchetto venduto dal tour operator all'agenzia 1.000 euro, prezzo praticato dall'agenzia al cliente 980 euro, anzichè 1000, la commissione dell'agenzia (4%) 40 euro, ridotta a 20 euro, in pratica l'agenzia regala al cliente 20 euro delle commissioni a cui aveva diritto e si accontenta solo di 20 euro pur di vendere il pacchetto. Se vogliamo vederla in un altro modo, l'agenzia condivide la sua commissione con il cliente. L'agenzia vende il pacchetto a 1000 euro, prende 40 euro dal tour operator, dà indietro 20 euro al cliente che dunque paga solo 980.
Perciò, le due operazioni sarebbero distinte: il prezzo del viaggio non subisce riduzioni da parte del tour operatora cui l'agenzia di viaggi versa l'intero importo e la commissione sull'intermediazione rimane dovuta per intero dal tour operator. Trattandosi, secondo la corte, di due operazioni distinte non è possibile che la riduzione di prezzo, esclusivamente finanziaria, possa comportare la riduzione della base imponibile delle commissioni fatturate al tour operator. La pronuncia ribadisce un principio basilare dell'IVA: la base imponibile è costituita dal corrispettivo della prestazione; una prestazione distinta e successiva (il "regalo" dell'agenzia al cliente) non può ridurre la base imponibile IVA e dunque l'agenzia dovrebbe pagare le tasse anche sui 20 euro regalati al cliente.
Secondo questa lettura, gli sconti finanziari non sono detraibili ai fini IVA, gli sconti commerciali sì. Attenzione quindi: l'amministrazione finanziaria potrebbe recuperare a tassazione l'importo degli sconti diversi da quelli commerciali (per minimo di ordine, ecc.).
Buono a sapersi.